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Sez. 1, Sentenza n. 5166 del 28/02/1972 Ud. (dep. 25/07/1972) Rv. 121679 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROVVEDIMENTO APPLICATIVO DELLA MISURA - NATURA GIURISDIZIONALE - SENTENZA IRREVOCABILE DOPO LA FASE DI GRAVAME - REVOCABILITA DELLA MISURA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121679-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROVVEDIMENTO APPLICATIVO DELLA MISURA - NATURA GIURISDIZIONALE - SENTENZA IRREVOCABILE DOPO LA FASE DI GRAVAME - REVOCABILITA DELLA MISURA - IRRILEVANZA.*

Il provvedimento che dispone misure di prevenzione ha natura giurisdizionale e, nonostante l'impropria denominazione di decreto, e una sentenza e diventa definitivo dopo che siano stati esperiti i gravami previsti dall'art 4 della legge 27 dicembre 1956, n 1423. La revocabilita-e la revoca-dell'applicazione della misura di prevenzione ai sensi dell' art 7 della legge del 1956 non puo influire sul carattere di immutabilita del provvedimento e determina, sulla base del principio rebus sic stantibus, soltanto la cessazione della misura di prevenzione.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)