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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 24/03/1969 (Rv. 339362 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - ADOZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DI ARGOMENTI DIVERSI DA QUELLI PROSPETTATI DALLE PARTI O RITENUTI DAL GIUDICE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA DI TUTELA DELLA DITTA.*
Stato
decisa il 1969-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339362-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - ADOZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DI ARGOMENTI DIVERSI DA QUELLI PROSPETTATI DALLE PARTI O RITENUTI DAL GIUDICE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA DI TUTELA DELLA DITTA.*

Il giudice di appello non esorbita dai limiti dell'impugnazione se- fermi i fatti dedotti dalle parti nelle rispettive azioni ed eccezioni- adotti a sostegno della decisione argomenti anche diversi da quelli prospettati dalle parti stesse o ritenuti dai giudici di primo grado, purche non venga alterata la sostanziale corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato. (nella specie e stato ritenuto che l'avere il giudice d'appello, ai fini della piu efficace tutela della ditta, proibito l'uso di una parola in piu - tra quelle componenti la ditta della parte convenuta - rispetto alla richiesta della parte attrice non integra un'ipotesi di ultrapetizione). (V. 973-68, massima n.332356 2890-67, massima n.330515).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2564

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)