Sez. 3, Sentenza n. 1114 del 17/04/1970 (Rv. 346679 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO - DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - DIFFORMITA DALLE PRETESE DELLE PARTI E DALLA QUALIFICAZIONE DEL PRIMO GIUDICE - ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO - DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - DIFFORMITA DALLE PRETESE DELLE PARTI E DALLA QUALIFICAZIONE DEL PRIMO GIUDICE - ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
La ricerca e l'applicazione della norma astratta nel caso concreto, in aderenza al principio iura novit iura, rientra nei poteri istituzionali del giudice, il quale deve procedere alla valutazione dei profili giuridici ed alla qualificazione del rapporto controverso, adottando a sostegno della decisione argomenti anche diversi da quelli prospettati dalle parti. Sicche non puo ritenersi che incorra nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che, in difformita del parere delle parti stesse e di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, dia una diversa qualificazione giuridica del rapporto, lasciando inalterata la sostanziale corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. (V 325-70 massima 345206 234-70 massima 345054 2954-69 massima 342825 2545-69 massima n 342122 1708-69 massima 340700 1604-69 massima 340527 944-69 massima 339362).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)