Sez. 6, Sentenza n. 4797 del 07/03/1972 Ud. (dep. 03/07/1972) Rv. 121537 - 01
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICE - COLLEGIALE - SUPPLENZE DEI MAGISTRATI NEGLI ORGANI COLLEGIALI - DIVIETO DI INTERVENTO IN CIASCUNA SEZIONE DI PIU DI UN COMPONENTE ESTRANEO AL COLLEGIO - NOZIONE DI COLLEGIO - SUSSISTENZA DELLA LIMITAZIONE SOLO PER I MAGISTRATI ESTRANEI ALL'ORGANO COLLEGIALE.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICE - COLLEGIALE - SUPPLENZE DEI MAGISTRATI NEGLI ORGANI COLLEGIALI - DIVIETO DI INTERVENTO IN CIASCUNA SEZIONE DI PIU DI UN COMPONENTE ESTRANEO AL COLLEGIO - NOZIONE DI COLLEGIO - SUSSISTENZA DELLA LIMITAZIONE SOLO PER I MAGISTRATI ESTRANEI ALL'ORGANO COLLEGIALE.*
L'art 97 dell'ordinamento giudiziario, che disciplina la sostituzione per supplenza dei magistrati assenti o impediti negli organi giudiziari, vieta, nell'ultimo comma, l'intervento in ciascuna Sezione di piu di un magistrato supplente estraneo al collegio. Per'collegiò deve intendersi, non gia la Sezione, bensì l'organo giudiziario collegialè indicato nel primo comma del citato art 97, cioe la Corte o il tribunale che siano costituiti in Sezioni; pertanto, la detta limitazione numerica deve intendersi riferita ai magistrati estranei a ciascuna Corte o a ciascun tribunale che vengono destinati in supplenza a tali uffici a norma dei successivi articoli 105 e 108 dello stesso ordinamento giudiziario. (V 107212, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 108, Legge 30/01/1941 num. 12 art. 105 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)