Sez. 2, Sentenza n. 12923 del 24/07/2012 (Rv. 623429 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - ATTI COMPIUTI SENZA IL NECESSARIO CONSENSO - ANNULLABILITÀ | Domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. - Contratto preliminare di vendita di un bene immobile rientrante nella comunione legale - Stipulazione da parte di uno soltanto dei coniugi - Consenso del coniuge non stipulante - Sufficienza - Mancato consenso - Conseguenze - Azione di annullamento - Limiti - Buona fede ed affidamento - Configurabilità - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Momento iniziale.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - ATTI COMPIUTI SENZA IL NECESSARIO CONSENSO - ANNULLABILITÀ
Per l'esecuzione in forma specifica, a norma dell'art. 2932 cod. civ., di un preliminare di vendita di un bene immobile rientrante nella comunione legale dei coniugi, non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i promittenti venditori, ma è sufficiente il consenso del coniuge non stipulante, traducendosi la mancanza di detto consenso in un vizio di annullabilità, da far valere, ai sensi dell'art. 184 cod. civ., nel rispetto del principio generale della buona fede e dell'affidamento, entro il termine di un anno, decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla trascrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 180, Cod. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 1442, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)