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Sez. 1, Sentenza n. 20979 del 22/06/2020 Cc. (dep. 15/07/2020) Rv. 279459 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Visita al figlio minorenne portatore di handicap grave - Art. 21-ter ord. pen. - Condizioni di applicabilità - Visita successiva alla prima - Necessità dell'aggravamento delle condizioni di salute - Esclusione - Elementi di valutazione - Indicazione.
Stato
decisa il 2020-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279459-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di ordinamento penitenziario, l'autorizzazione alla visita al figlio minorenne portatore di handicap grave, prevista dall'art. 21-ter ord. pen., può essere concessa più volte e, ai fini del rilascio dell'autorizzazione successiva alla prima, non è richiesto l'aggravamento delle condizioni di salute del medesimo ma occorre che l'autorità competente effettui un bilanciamento tra le esigenze del soggetto tutelato e quelle inerenti alla complessiva situazione trattamentale del detenuto e, tenendo conto delle situazioni di sicurezza, accerti, caso per caso, motivando adeguatamente, l'interesse del portatore dell'handicap, lo spessore del suo rapporto con il congiunto detenuto, la frequenza e la fruttuosità delle visite.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 21 ter CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3 com. 3 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 4 CORTE COST., Legge 21/04/2011 num. 62 art. 2, Costituzione art. 27 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)