Sez. 1, Sentenza n. 6105 del 20/11/2020 Cc. (dep. 16/02/2021) Rv. 280829 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Art. 21-ter, comma 1, ord,. pen. - Visite del detenuto al figlio infermo o affetto da “handicap” grave - Affezioni non transeunti di questi - Possibilità di reiterazione delle visite senza necessità di aggravamento delle sue condizioni di salute - Sussistenza - Valutazione demandata al magistrato di sorveglianza - Criteri.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di ordinamento penitenziario, l'autorizzazione alla visita al figlio infermo o affetto da "handicap" grave, di cui all'art. 21-ter, comma 1, ord. pen., può essere concessa più volte e, ai fini del rilascio dell'autorizzazione successiva alla prima, non è richiesto l'aggravamento delle condizioni di salute del medesimo, ma occorre che l'autorità competente effettui, caso per caso, un bilanciamento tra le esigenze del soggetto tutelato e quelle inerenti alla complessiva situazione trattamentale del detenuto, tenendo conto in particolare del numero e della frequenza delle visite già autorizzate e delle condizioni di sicurezza nel rispetto delle quali la visita può trovare esecuzione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 21 ter CORTE COST., Legge 21/04/2011 num. 62 art. 2, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)