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Sez. 2, Sentenza n. 3112 del 19/10/1982 Ud. (dep. 14/04/1983) Rv. 158392 - 01

PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE - MISURA INTERMEDIA TRA MINIMO E MASSIMO - MOTIVAZIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1982-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158392-01

PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE - MISURA INTERMEDIA TRA MINIMO E MASSIMO - MOTIVAZIONE - SUFFICIENZA.*

L'adeguamento della pena nella sua concretezza costituisce più il risultato di una intuizione che di un processo logico di natura analitica, onde l'Obbligo della motivazione deve ritenersi sufficientemente osservato allorquando il giudice, nell'applicare una pena intermedia tra il minimo e il massimo edittale, dichiara di ritenere adeguata la misura della pena prescelta nel caso concreto, perché ciò vale a far ritenere che egli ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.. (V mass n 152332, ed ivi citate; (V mass n 146410; (V mass n 146192; (V mass n 146190; (V mass n 143851; (Conf mass n 144510; (Conf mass n 144479).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)