Sez. L, Sentenza n. 7291 del 18/03/2008 (Rv. 602313 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Certificazione INPS della posizione contributiva - Fede privilegiata - Limiti - Efficacia costitutiva del diritto alla prestazione previdenziale - Configurabilità - Esclusione - Sussistenza dei requisiti di legge e relativa prova - Necessità - Fattispecie in tema erronea indicazione dell'INPS all'assicurato circa il numero dei contributi versato.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
La certificazione effettuata dall'INPS, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 88 del 1989, in ordine ai dati afferenti alla situazione previdenziale e pensionistica del lavoratore fa piena prova, fino a querela di falso, dei dati in possesso dell'ente nonché degli accertamenti compiuti in occasione del rilascio del certificato medesimo, senza estendersi alla verità della situazione sostanziale, non potendosi ad essa attribuire efficacia costitutiva del diritto alla prestazione previdenziale che, come si desume dall'art. 38 Cost., sorge solo in presenza dei requisiti previsti dalla legge e va provata nei modi ordinari. (Nella specie, relativa ad una erronea attribuzione del numero dei contributi, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda per mancanza di ogni allegazione, da parte del lavoratore, in ordine ai rapporti di lavoro che costituivano il presupposto del rapporto contributivo contestato).
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)