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Sez. L, Sentenza n. 16044 del 17/08/2004 (Rv. 575780 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Indicazione erronea dell'INPS all'assicurato circa il numero dei contributi versati - Conseguente danno dell'assicurato - Responsabilità dell'istituto - Natura contrattuale - Conseguenze - Prova liberatoria a carico dell'INPS - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575780-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui l'INPS abbia fornito all'assicurato un'indicazione erronea del numero dei contributi versati, il danno subito dal lavoratore è riconducibile a responsabilità contrattuale dell'istituto, in quanto derivante dalla inosservanza del generale obbligo dell'ente previdenziale, ex art. 54 legge n. 88 del 1989, di informare l'interessato sulla sua posizione assicurativa e pensionistica, ove questi ne faccia richiesta. Ne consegue l'esonero del danneggiato dall'onere di provare la colpa dell'autore del fatto dannoso - salva la dimostrazione, da parte dell'istituto, della non imputabilità dello stesso al proprio comportamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur avendo fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato, aveva escluso il diritto dell'assicurato al risarcimento del danno perché aveva ritenuto che esso derivasse da fatto a lui imputabile, avendo lasciato trascorrere il termine di decadenza fissato dall'art. 11 legge n. 233 del 1990 per la tempestiva presentazione della domanda di riscatto dei contributi agricoli non versati per il periodo 1957-1961).

Riferimenti normativi: Legge 02/08/1990 num. 233 art. 11, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)