Sez. L, Sentenza n. 356 del 15/01/1997 (Rv. 501769 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE | Requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno - Equiparazione del periodo di astensione obbligatoria per maternità al lavoro effettivo - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE
Ai fini del computo delle cinquantuno giornate lavorative che, ai sensi dell'art. 3 D.L. Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, sono necessarie per l'instaurarsi di un valido rapporto assicurativo nei confronti dei lavoratori agricoli, bisogna tener conto, ai sensi dell'art. 5 comma ottavo D.L. 12 settembre 1983 n. 463, non solo delle giornate effettivamente lavorate, ma altresì dei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 octies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)