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Sez. L, Sentenza n. 356 del 15/01/1997 (Rv. 501769 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE | Requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno - Equiparazione del periodo di astensione obbligatoria per maternità al lavoro effettivo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501769-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE

Ai fini del computo delle cinquantuno giornate lavorative che, ai sensi dell'art. 3 D.L. Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, sono necessarie per l'instaurarsi di un valido rapporto assicurativo nei confronti dei lavoratori agricoli, bisogna tener conto, ai sensi dell'art. 5 comma ottavo D.L. 12 settembre 1983 n. 463, non solo delle giornate effettivamente lavorate, ma altresì dei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 octies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)