Sez. L - , Sentenza n. 11311 del 09/05/2017 (Rv. 644232 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Obblighi ex art. 2087 c.c. - Appalto - Dipendenti dell’appaltatore - Responsabilità del committente per violazione delle misure di sicurezza del lavoro - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
L’art. 2087 c.c. che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all’imprenditore l’adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori, benchè da lui non dipendenti, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva dell’azione di regresso esercitata dall’INAIL nei confronti di un committente di lavori edili, al quale aveva ritenuto non estensibile la responsabilità civile per l’infortunio mortale sul lavoro di cui era stato vittima un dipendente dell’appaltatore, caduto da un ponteggio di proprietà di quest'ultimo, atteso che non era risultata alcuna ingerenza del committente in tale attività, tanto meno con riferimento alle misure di sicurezza o di vigilanza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)