Sez. 6, Sentenza n. 2236 del 16/11/1994 Ud. (dep. 06/03/1995) Rv. 201042 - 01
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - Divieto di "reformatio in peius" | Attiene alla parte dispositiva, non motiva della sentenza - Possibilità di qualificare il fatto in maniera più grave - Sussistenza - Conseguenza: contestazione dell'iniziazione di minore all'uso di droga e ripetuta cessione della stessa - Giudice d'appello - Possibilità di ravvisare la più grave ipotesi ex artt. 73 e 80, primo comma, lett. a) del d.P.R. n. 309 1990, anziché quella prevista dall'art. 82, primo e secondo comma del d.P.R. citato.
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - Divieto di "reformatio in peius"
Il divieto di "reformatio in peius", stabilito dall'art. 597, terzo comma cod. proc. pen., riguarda la parte dispositiva della sentenza, e non la motivazione, sicché il giudice d'appello può dare al fatto una definizione giuridica più grave, lasciando inalterata la pena. Non viola, pertanto, il suddetto divieto il giudice che nel fatto contestato, di avere iniziato all'uso della droga una persona minore e di avere ripetutamente ceduto alla stessa sostanza stupefacente, ravvisi l'ipotesi delittuosa di cui agli artt. 73 e 80, lett. a), primo comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in luogo di quella meno grave prevista dall'art. 82, primo e secondo comma del d.P.R. citato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 5, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 1 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 82 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)