Sez. 2, Sentenza n. 8466 del 26/08/1998 (Rv. 518373 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE | Domanda di simulazione proposta da una delle parti - Limitazioni della prova testimoniale - Riferibilità ai contratti ed agli atti recettizi - Estensione alle fatture commerciali - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE
Le limitazioni della prova testimoniale della simulazione quando la domanda sia proposta da una delle parti (artt. 1417 e 2722 cod. civ.)riguardano i contratti e gli atti unilaterali recettizi (art. 1414 commi primo e terzo) e non le fatture commerciali le quali costituiscono atti giuridici a contenuto partecipativo, prive, come tali, di contenuto negoziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)