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Sez. 3, Sentenza n. 9775 del 08/10/1997 (Rv. 508632 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - AGGIUNTI | Limitazioni poste dall'art. 2722 cod. civ. - Applicabilità in riferimento ai soli contratti formati con l'intervento delle parti - Inapplicabilità in riferimento agli atti unilaterali.
Stato
decisa il 1997-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508632-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - AGGIUNTI

Le limitazioni alla prova testimoniale di cui all'art. 2722 cod. civ. si applicano solo ai documenti contrattuali formati con l'intervento di entrambe le parti e racchiudenti una convenzione e non anche alle prove dirette a contrastare il contenuto di una dichiarazione unilaterale, quale è quella di aver ricevuto in pagamento una certa somma per una determinata causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)