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Sez. 6, Sentenza n. 2716 del 07/06/1994 Cc. (dep. 13/09/1994) Rv. 199148 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | Revoca della misura cautelare per assenza al momento della emissione dei sufficienti indizi di colpevolezza - Persistenza dell'interesse dell'indagato ad impugnare - Sussistenza - Persistenza dell'interesse del P.M. ad impugnare - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/199148-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere

In tema di misure cautelari, dovendosi ammettere l'interesse all'impugnazione dell'indagato nonostante la revoca della misura, deve ritenersi che un tale diritto competa anche al pubblico ministero in presenza di una statuizione incidentale che abbia revocato la misura per l'accertata assenza al momento della sua emissione dei sufficienti indizi di colpevolezza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)