Sez. 2, Sentenza n. 15835 del 23/02/2017 Cc. (dep. 29/03/2017) Rv. 269859 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO | Ordinanza emessa in sede di riesame di annullamento della custodia in carcere e applicazione di misura non custodiale - Sopravvenuta revoca di ogni misura - Persistenza dell'interesse del P.M. ad impugnare - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO
Sussiste l'interesse del pubblico ministero a proporre gravame avverso una decisione, emessa in sede di riesame, di annullamento dell'ordinanza impositiva di custodia cautelare in carcere per insussistenza di gravi indizi, anche se nelle more interviene decisione di revoca di ogni misura, applicata con riferimento ad altri capi dell'imputazione, per sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari: ciò al fine di precludere all'indagato la possibilità di crearsi un titolo per la riparazione per ingiusta detenzione che può essere costituito solo dalla decisione impugnata. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio la declaratoria di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero pronunciata dal tribunale del riesame, in sede di rinvio dalla Cassazione per procedere ad una nuova valutazione sui gravi indizi di colpevolezza, giustificata dalla sopravvenuta revoca, disposta dal g.i.p., della misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata con riferimento al restante capo di imputazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)