Sez. 3, Sentenza n. 4074 del 24/02/2000 Ud. (dep. 31/03/2000) Rv. 215830 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - LUOGO E TEMPO DELLA COMPARIZIONE | Dinanzi ad ufficio giudiziario diviso in sezioni - Indicazione della sezione - Obbligo - Violazione nei confronti dell'imputato - Nullità assoluta - Solo in caso di incertezza assoluta.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - LUOGO E TEMPO DELLA COMPARIZIONE
Nel caso di ufficio giudiziario diviso in più sezioni, l'indicazione della sezione innanzi alla quale si deve comparire è necessaria per individuare il luogo di comparizione, e l'omissione comporta la nullità dell'ordinanza di contumacia. Peraltro la nullità sarà generale ed assoluta, ai sensi dell' art. 178, lett. c), c.p.p. solo allorquando la mancata indicazione della sezione giudicante è tale, in rapporto alla situazione concreta, da provocare un'incertezza assoluta sul luogo di comparizione e da pregiudicare, in termini effettivi, il diritto di intervento dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 598, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 132, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 132
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)