Sez. L, Sentenza n. 5672 del 28/10/1981 (Rv. 416367 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, l'importanza delle inadempienze di una delle parti, le quali vanno valutate non isolatamente ma nel loro complesso, deve essere intesa non in senso generico, cioè in relazione alla stima di un danno avulso dagli specifici interessi violati, ma in relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare, reagendo sulla causa del contratto, l'equilibrio contrattuale, quale risulta dalle clausole cui i contraenti hanno attribuito valore maggiore ed essenziale, sotto un profilo oggettivo, in relazione alla funzione economico-sociale del contratto, o soggettivo, in relazione a particolari interessi dei contraenti medesimi. La valutazione, in concreto, della gravità o meno dell'inadempimento costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito ed insindacabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)