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Sez. 2, Sentenza n. 4457 del 09/08/1982 (Rv. 422449 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE ANCHE D'UFFICIO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422449-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE ANCHE D'UFFICIO - CRITERI.*

L'art. 1455 cod. civ. - disponendo che "il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra" - impone al giudice di valutare, anche d'ufficio, l'entità dell'inadempimento in rapporto all'economia dell'intero contratto ed all'interesse dell'altra parte all'adempimento, e non di accertare se l'inadempimento sia giustificato nella rappresentazione soggettiva dell'obbligato. (V 183/82, mass n 417874; (V 5672/81, mass n 416367; (V 5424/81, mass n 416130).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)