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Sez. 1, Sentenza n. 1833 del 20/02/1998 (Rv. 512863 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE | Onere probatorio della parte interessata a far valere il giudicato - Produzione della sentenza - Assolvimento - Sufficienza - Dimostrazione dell'avvenuta impugnazione - Onere a carico della controparte - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512863-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE

La parte che allega l'esistenza di un giudicato assolve al proprio onere probatorio con la produzione della sentenza mentre grava sulla controparte, che contesta la circostanza, un volta decorso il termine annuale di cui all'art. 327 secondo comma, cod. proc. civ. l'onere di dimostrare la pendenza del giudizio di impugnazione attraverso la produzione del relativo atto e della certificazione attestante tale pendenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)