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Sez. 5, Sentenza n. 22644 del 02/12/2004 (Rv. 578288 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE | Esterno - Prova - Produzione della sentenza e della certificazione attestante la non impugnazione di essa - Necessità - Onere di controparte di contestare l'affermato passaggio in giudicato e di provare la circostanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578288-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE

Colui che afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio, deve dimostrarlo, per cui non basta la produzione della sentenza, ma deve altresì corredarla di idonea certificazione dalla quale risulti che non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere nè che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, nè che sia onere di quest'ultima dimostrare il secondo elemento dell'unica fattispecie costituente il giudicato (sentenza non impugnabile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2907, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)