Sez. 3, Sentenza n. 11736 del 28/10/1992 (Rv. 479196 - 01)
Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - In genere | Precetto sottoscritto da procuratore non abilitato all'esercizio nel distretto - Contestazione della validità del precetto - Esperimento dell'opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Termine - Omesso espletamento - Sanatoria.
Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - In genere
Il debitore può contestare la validità del precetto sottoscritto da procuratore non abilitato all'esercizio professionale nel distretto, eccependone il difetto di legittimazione alla rappresentanza in giudizio, solo mediante l'opposizione agli atti esecutivi nel termine di cinque giorni dalla notifica del precetto stesso (art. 17 cod. proc. civ.) senza che il vizio prospettato, attenendo alla validità processuale dell'atto, possa, in mancanza di detta opposizione, propagarsi a quelli successivi che da esso dipendono, quali il pignoramento, risultando sanato dal mancato esperimento dell'opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)