Sez. L, Sentenza n. 43 del 10/01/1989 (Rv. 461283 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - COMPENSI CONTINUATIVI PER LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO - INCLUSIONE - OBBLIGATORIETÀ E PREVISIONE NELLA DISCIPLINA COLLETTIVA - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - COMPENSI CONTINUATIVI PER LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO - INCLUSIONE - OBBLIGATORIETÀ E PREVISIONE NELLA DISCIPLINA COLLETTIVA - IRRILEVANZA.*
Ai sensi dell'art. 2121 cod. civ., nel testo anteriore alla legge n. 297 del 1982, i compensi continuativi per lavoro straordinario e notturno sono computabili ai fini dell'indennità di anzianità indipendentemente sia dall'obbligatorietà delle correlative prestazioni di lavoro, non essendovi in detta norma alcun riferimento alla necessità di tale requisito, sia dall'esistenza di una previsione della disciplina contrattuale del rapporto, attesa la adozione, da parte degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., della nozione di retribuzione in senso onnicomprensivo ed essendo l'inderogabilità (ad opera della contrattazione collettiva) di tale disciplina legale venuta meno solo con l'entrata in vigore dell'art. 2120 cod. civ. nel testo sostituito dall'art. 1 della citata legge n. 297 del 1982. (V 8015/87, mass n 455710; (V 7940/87, mass n 455690).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)