Sez. 1, Sentenza n. 1986 del 13/10/1970 (Rv. 348052 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEI DANNI - AFFITTUARIO PRIVATO DEL FONDO A SEGUITO DI LEGITTIMA OCCUPAZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - INSUSSISTENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEI DANNI - AFFITTUARIO PRIVATO DEL FONDO A SEGUITO DI LEGITTIMA OCCUPAZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - INSUSSISTENZA.*
L'affittuario, che sia stato privato del godimento del fondo a seguito di legittima occupazione dello stesso in via d'urgenza, non ha diritto al risarcimento dei danni, perche egli ha sul fondo un diritto di carattere personale, che non puo considerarsi leso dalla mancata attuazione della procedura espropriativa e che si estingue (con conseguente impossibilita di risorgere, neppure dopo l'inutile decorso del biennio, senza che sia intervenuto il decreto di espropriazione) in virtu del provvedimento di occupazione d'urgenza legittimamente disposto dall'autorita amministrativa. (V 1716'69, massima n 340714).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)