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Sez. 2, Sentenza n. 7081 del 17/03/1988 Ud. (dep. 17/06/1988) Rv. 178617 - 01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE - SEQUESTRO PENALE - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI RESTITUZIONE DI COSE SEQUESTRATE - CARATTERE AMMINISTRATIVO - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - NEMMENO QUALE MOTIVO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NELLA QUALE IL PROVVEDIMENTO È CONTENUTO - FATTISPECIE: RESTITUZIONE DI DIPINTO IN SEQUESTRO.*
Stato
decisa il 1988-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178617-01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE - SEQUESTRO PENALE - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI RESTITUZIONE DI COSE SEQUESTRATE - CARATTERE AMMINISTRATIVO - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - NEMMENO QUALE MOTIVO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NELLA QUALE IL PROVVEDIMENTO È CONTENUTO - FATTISPECIE: RESTITUZIONE DI DIPINTO IN SEQUESTRO.*

Il provvedimento col quale il giudice dispone che le cose sequestrate vengano restituite, anche se contenuto in una sentenza, ha carattere amministrativo e non può, pertanto, formare oggetto d'impugnazione né, tanto meno, costituire motivo d'impugnazione della sentenza nella quale è contenuto e della quale segue inevitabilmente le sorti. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, si era dedotto la nullità della sentenza per avere i giudici, malgrado vi fosse contrasto sulla proprietà del dipinto in sequestro, disposta la restituzione dello stesso al sedicente proprietario, mentre avrebbero dovuto rimettere gli Atti al giudice civile per la risoluzione della relativa controversia). (Conf mass n 141765; (Conf mass n 134612; (Conf mass n 129298).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 622 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)