Sez. L, Sentenza n. 16182 del 25/07/2011 (Rv. 618660 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Poteri istruttori di ufficio - Esercizio - Presupposti - Testimonianza - Frazionamento tra primo e secondo grado di giudizio - Limiti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE
Nel rito del lavoro l'esercizio del potere d'ufficio del giudice è possibile e doveroso solo allorquando si sia in presenza di allegazioni e di un quadro probatorio che, pur delineati dalla parti, presentino incertezze. Ne consegue che, in tema di prova testimoniale, ove i testi siano chiamati a deporre su specifiche circostanze di fatto tempestivamente dedotte dalla parte, tale collegamento tra onere di allegazione e prova risulta rafforzato al punto che, anche in omaggio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, ne è impedito il frazionamento tra primo e secondo grado di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)