Sez. L, Sentenza n. 17272 del 12/08/2011 (Rv. 618960 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI | Omesso pagamento di contributi - Controversia - Assunzione di prova testimoniale - Interrogatorio libero da parte del giudice - Ammissibilità - Fondamento - Nullità relative alla deduzione, tempestività, ammissione e assunzione della prova - Deduzione tempestiva - Necessità - Mancanza - Sanatoria.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI
Nel giudizio tra datore di lavoro ed istituti previdenziali o assistenziali aventi ad oggetto l'omesso pagamento di contributi, non costituisce motivo di nullità la circostanza che il giudice, nel corso dell'assunzione della prova, abbia liberamente interrogato i testi indicati dalle parti (nella specie il lavoratore, i cui contributi erano stati omessi), chiedendo chiarimenti in ordine ai fatti esposti dalle stesse od anche - salvo espressa opposizione delle parti motivate da una concreta violazione del loro diritto di difesa - estendendo la prova a nuove circostanze ritenute rilevanti trattandosi di facoltà spettanti al giudice, fermo restando che le eventuali nullità relative alla deduzione, facoltà spettanti al giudice, fermo restando che le eventuali nullità relative alla deduzione, tempestività, ammissione e assunzione della prova testimoniale debbono essere tempestivamente eccepite, rimanendo sanate ove l'atto istruttorio sia stato compiuto senza opposizione della parte che vi ha assistito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)