Sez. L, Sentenza n. 974 del 16/02/1982 (Rv. 418841 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - SENTENZA DI CONDANNA ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE SINO ALL'EFFETTIVA REINTEGRAZIONE O ALLA MANCATA ADESIONE ALL'INVITO EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - REPERIMENTO DI UNA NUOVA OCCUPAZIONE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - SENTENZA DI CONDANNA ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE SINO ALL'EFFETTIVA REINTEGRAZIONE O ALLA MANCATA ADESIONE ALL'INVITO EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - REPERIMENTO DI UNA NUOVA OCCUPAZIONE - IRRILEVANZA.*
Il lavoratore, il quale, a seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento, abbia ottenuto, a norma del primo comma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, una sentenza di condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro, ha diritto, in caso di omessa reintegra, alla corresponsione della retribuzione, dovutagli in virtù del rapporto di lavoro, fino all'effettiva reintegrazione o alla mancata adesione all'invito formulato dal datore di lavoro ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo citato, a nulla rilevando che egli abbia reperito una nuova occupazione. (V 4533/81, mass n 415243; (V 262/78, mass n 389557).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)