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Sez. 1 - , Ordinanza n. 26145 del 08/09/2023 (Rv. 669003 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Apertura della procedura concorsuale - Interrogatorio formale del fallito - Inammissibilità - Fondamento. PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669003-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI

A seguito dell'apertura della procedura concorsuale, nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale, l'interrogatorio formale del fallito è inammissibile, atteso che costui, tranne che nell'ipotesi prevista dall'art. 43, comma 2, l. fall., non assume la veste di parte e il suo interrogatorio sarebbe finalizzato a una confessione relativa a diritti di cui il fallito non può disporre nella pendenza del fallimento.

Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 com. 1, Legge Falliment. art. 43 com. 2, Legge Falliment. art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)