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Sez. 2 - , Sentenza n. 23125 del 17/09/2019 (Rv. 655245 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE | Contratto a favore del terzo - Contratto per persona da nominare - Differenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655245-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE

Il contratto per persona da nominare dà luogo ad una parziale indeterminatezza soggettiva ovvero ad una fattispecie di contratto a soggetto alternativo, in quanto la nomina del terzo è solo eventuale, rappresentando l'esercizio di una facoltà della parte che tale nomina si è riservata; ne consegue che, in caso di nomina mancata, invalida o intempestiva, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari; nel contratto a favore del terzo, invece, il beneficiario deve essere sempre determinato o determinabile, perché il contratto produrrà effetti nei confronti di quest'ultimo, salvo che non intervengano la revoca della stipulazione o il rifiuto di profittarne. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come contratto per persona da nominare un preliminare di vendita "aperto", successivamente integrato con una scrittura privata tra i promissari acquirenti, contenente la nomina del soggetto destinato ad acquistare la nuda proprietà del bene, comunicata ai promittenti venditori e accettata dalla persona designata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1404, Cod. Civ. art. 1405

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)