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Sez. 3, Sentenza n. 10403 del 18/07/2002 (Rv. 555871 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE | Contratto a favore del terzo - Contratto per persona da nominare - Differenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555871-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE

Il contratto per persona da nominare differisce dal contratto a favore di terzo perché nel primo la nomina del terzo è solo eventuale, rappresentando essa l'esercizio di una facoltà della parte che tale nomina si è riservata e può pertanto anche non esercitare, con la conseguenza che, in caso di nomina mancata, invalida o intempestiva, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari; nel secondo, invece, la stipulazione a favore del terzo deve essere necessariamente prevista nel contratto, che produrrà effetti nei confronti del terzo, (salvo che non intervengano la revoca della stipulazione o il rifiuto di profittarne), con la conseguenza che il terzo nel contratto previsto dall'art. 1411 cod. civ. deve essere sempre determinato o determinabile. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come contratto per persona da nominare il preliminare di vendita di quote societarie in cui i promissari acquirenti dichiaravano di acquistare per sè o eventualmente per società da indicare nell'atto definitivo di compravendita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1404, Cod. Civ. art. 1405

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)