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Sez. 3, Sentenza n. 46766 del 16/11/2005 Ud. (dep. 21/12/2005) Rv. 233067 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Domanda non subordinata ad integrazione probatoria - Facoltà di rendere dichiarazioni spontanee - Ammissibilità - Sussistenza - Ordinanza reiettiva del G.i.p. - Nullità - Relativa.
Stato
decisa il 2005-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233067-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di giudizio abbreviato, é affetta da nullità relativa, in quanto tale deducibile immediatamente ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. l'ordinanza con la quale il G.i.p., dopo avere accolto la richiesta di rito abbreviato, non subordinata a integrazione probatoria, formulata dall'imputato, non consenta allo stesso di rendere dichiarazioni spontanee. L'accesso al giudizio speciale, infatti, non é incompatibile con la facoltà dell'imputato di rendere dichiarazioni spontanee (art. 421, comma secondo, cod. proc. pen.) e, pur comportando la rinuncia a difendersi provando, non compromette in "toto" il diritto di autodifesa, di cui le spontanee dichiarazioni sono una fondamentale espressione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)