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Sez. 6, Sentenza n. 8442 del 05/05/1998 Ud. (dep. 17/07/1998) Rv. 212222 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Interrogatorio dell'imputato - Ammissibilità - Condizione - Richiesta proposta personalmente dall'imputato - Richiesta da parte del difensore - Inammissibilità - Sussistenza - Spontanee dichiarazioni dell'imputato - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212222-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio abbreviato, pur implicando tale rito la rinuncia delle parti alla introduzione di nuovi mezzi di prova, è consentito all'imputato di sottoporsi all'interrogatorio, in quanto l'accettazione del giudizio allo stato degli atti non impone la compressione del diritto di autodifesa, di cui l'interrogatorio è espressione principale. La relativa richiesta deve peraltro essere avanzata personalmente dall'imputato, dato che l'interrogatorio impegna la disponibilità psicofisica del soggetto e lo espone a possibili conseguenze negative, come si ricava dall'art. 421 cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 441) che rinvia agli artt. 64 e 65 dello stesso codice. Da ciò consegue anche che non possono essere ammesse in tale rito le "spontanee dichiarazioni", che sono cosa diversa dall'interrogatorio e che non rispondono ai requisiti di forma e di contenuto degli artt. 64 e 65 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 421 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 65 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)