Sez. 2, Sentenza n. 1945 del 22/12/2014 Ud. (dep. 16/01/2015) Rv. 261825 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Irreperibilità del teste determinata da una qualsiasi libera scelta - Condanna fondata unicamente o in misura determinante sulle dichiarazioni predibattimentali del teste - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE
Ai fini dell'operatività del divieto di provare la colpevolezza dell'imputato sulla base, unicamente o in misura determinante, di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore (art. 526, comma primo bis, cod. proc. pen.), non è necessaria la prova di una specifica volontà di sottrarsi al contraddittorio, ma è sufficiente - in conformità ai principi convenzionali (art. 6 CEDU) - la volontarietà della assenza del teste, determinata da una qualsiasi libera scelta, non inficiata da elementi esterni. (Fattispecie in materia di estorsione, nella quale la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna dell'imputato, fondata in via del tutto prevalente sulle dichiarazioni della persona offesa, non potuta esaminare in dibattimento per la sua irreperibilità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 lett. B, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)