Sez. 2, Sentenza n. 51410 del 18/09/2013 Ud. (dep. 19/12/2013) Rv. 257975 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI | Dichiarazioni di persona residente all'estero - Lettura dibattimentale - Presupposti di operatività - Indicazione - Fattispecie.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI
L'acquisizione dei verbali, ex art. 512 bis cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all'estero, si pone come "extrema ratio", in deroga ai principi generali in tema di letture vietate e impone, pertanto, al giudice la rigorosa verifica preliminare: a) della corretta citazione della persona residente all'estero, secondo le modalità fissate dall'art. 727 cod. proc. pen.; b) dell'esistenza di una causa di impossibilità assoluta ed oggettiva ad assumere la testimonianza medesima; c) dell'impossibilità di esaminare il`teste attraverso rogatoria internazionale, secondo il modello previsto dall'art. 4 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto acquisibili le dichiarazioni rese in fase di indagini da due persone residenti all'estero che, pur ritualmente citate, non erano comparse, indicando generici impedimenti, senza, però, che fosse indicato alcun impedimento a procedere all'audizione per rogatoria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 23/02/1961 num. 215 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)