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Sez. U, Sentenza n. 16728 del 02/10/2012 (Rv. 623428 - 01)

SICILIA - LAVORO (RAPPORTO DI) E LEGISLAZIONE SOCIALE | Impiegati regionali - Riforma della dirigenza - Legge Regione Sicilia n. 10 del 2000 - Istituzione di una "terza fascia" di dirigenti per i soli dipendenti già in servizio - Carattere transitorio - Conseguenze - Dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore della legge all'esito di concorsi già banditi - Equiparazione ai dipendenti già in servizio ai fini dell'inquadramento nella "terza fascia" - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623428-01

SICILIA - LAVORO (RAPPORTO DI) E LEGISLAZIONE SOCIALE

La legge Regione Sicilia 15 maggio 2000, n. 10 ha articolato il rapporto di lavoro dei dirigenti in base a due fasce, riservando una terza, di carattere transitorio, ai dipendenti già in servizio. In tale contesto, il comma terzo dell'art. 5 di detta legge, il quale faceva divieto all'amministrazione regionale di indire concorsi per l'assunzione di nuovo personale fino al 31 dicembre 2003, "fermi restando i concorsi già banditi", intendeva derogare, limitatamente ai posti compresi in questi ultimi, al divieto di nuovi reclutamenti, senza tuttavia equiparare la posizione del personale già in servizio a quella di coloro che avrebbero maturato il diritto all'assunzione all'esito dei concorsi stessi.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 15/05/2000 num. 10 art. 5 com. 3, Legge Reg. Sicilia 15/05/2000 num. 10 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)