Sez. L, Sentenza n. 20544 del 01/10/2010 (Rv. 614760 - 01)
SICILIA - LAVORO (RAPPORTO DI) E LEGISLAZIONE SOCIALE | Impiegati regionali - Riforma della dirigenza - Legge regionale Sicilia n. 10 del 2000 - Istituzione della "terza fascia" di dirigenti - Inquadramento nella stessa di lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore della riforma - Possibilità - Esclusione.
SICILIA - LAVORO (RAPPORTO DI) E LEGISLAZIONE SOCIALE
La regione Sicilia, nel riformare il rapporto di lavoro dei dirigenti con la legge reg. siciliana n. 10 del 15 maggio 2000, ha istituito un ruolo unico della dirigenza, suddiviso in due fasce corrispondenti ai diversi livelli di responsabilità e professionalità, più una terza fascia transitoria, nella quale è stato inquadrato il personale con qualifica di dirigente tecnico già in servizio al momento di entrata in vigore della suddetta legge. Ne consegue che in tale fascia non possono essere inquadrati i lavoratori assunti successivamente a tale data, a nulla rilevando che, per effetto della riforma, sia stata soppressa la qualifica funzionale prevista dal bando di concorso.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 15/05/2000 num. 10 art. 5, Legge Reg. Sicilia 15/05/2000 num. 10 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)