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Sez. L, Sentenza n. 6404 del 28/10/1983 (Rv. 431137 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - CREDITI DI LAVORO - RAPPORTI NON GARANTITI DALLA STABILITÀ - NON DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - RAPPORTO STABILE - NOZIONE - STABILITÀ CONSEGUENTE A NORMA PATTIZIA O DI LEGGE - SPECIFICO ACCERTAMENTO CASO PER CASO - OBBLIGO DEL GIUDICE - RAPPORTO DI LAVORO INSTAURATO PRIMA DELLA PREDETTA NORMA - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI TALE NORMA.*
Stato
decisa il 1983-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431137-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - CREDITI DI LAVORO - RAPPORTI NON GARANTITI DALLA STABILITÀ - NON DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - RAPPORTO STABILE - NOZIONE - STABILITÀ CONSEGUENTE A NORMA PATTIZIA O DI LEGGE - SPECIFICO ACCERTAMENTO CASO PER CASO - OBBLIGO DEL GIUDICE - RAPPORTO DI LAVORO INSTAURATO PRIMA DELLA PREDETTA NORMA - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI TALE NORMA.*

La decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, ex art. 2948 n. 4 cod. civ., non è unica per qualsiasi rapporto di lavoro, ma dipende dal grado di stabilità dello stesso e, a tal fine, occorre verificare, di volta in volta, quali rapporti siano dotati di una forza di resistenza data da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate, e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Il giudice non può sottrarsi a tale indagine che va fatta caso per caso, senza prescindere dalla realtà normativa e negoziale del singolo rapporto, con la conseguenza ulteriore che qualora un rapporto di lavoro sia stato instaurato prima della norma pattizia o di legge che gli ha conferito stabilità, la prescrizione dei crediti del lavoratore va fatto decorrere dal momento in cui detta norma è entrata in vigore. (Conf 3276/78, mass n 392700).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)