Sez. L, Sentenza n. 3276 del 29/06/1978 (Rv. 392700 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - CREDITI DI LAVORO - RAPPORTI NON GARANTITI DALLA STABILITA - NON DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - RAPPORTO STABILE - NOZIONE - COINCIDENZA CON L'AMBITO DI OPERATIVITA DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - IPOTESI NORMALE - ULTERIORI IPOTESI DI TUTELA DI PARI INTENSITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - RAPPORTO DI LAVORO INSTAURATO PRIMA DELLA ACQUISIZIONE DEL CARATTERE DI STABILITA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - CREDITI DI LAVORO - RAPPORTI NON GARANTITI DALLA STABILITA - NON DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - RAPPORTO STABILE - NOZIONE - COINCIDENZA CON L'AMBITO DI OPERATIVITA DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - IPOTESI NORMALE - ULTERIORI IPOTESI DI TUTELA DI PARI INTENSITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - RAPPORTO DI LAVORO INSTAURATO PRIMA DELLA ACQUISIZIONE DEL CARATTERE DI STABILITA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Premesso che il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante il rapporto di lavoro opera solo per quei rapporti che non sono assistiti dalla garanzia della stabilita - come risulta dalla evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia - deve ritenersi stabile ogni rapporto che sia regolato da una disciplina la quale subordini la legittimita e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obbiettive e predeterminate, e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilita di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Il che, se per la generalita dei casi coincide attualmente con l'ambito di operativita della legge 20 maggio 1970, n 300, puo anche realizzarsi ogni qual volta siano applicabili le norme del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni che diano al prestatore d'opera una tutela di pari intensita. Qualora il rapporto di lavoro sia stato instaurato prima della norma, pattizia o di legge, che gli ha conferito stabilita, la prescrizione inizia a decorrere nel momento in cui la stabilita viene realizzata, e cioe dal momento in cui la detta norma entra in vigore. (Conf 1268/76, mass n 379956).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)