Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13406 del 26/05/2017 (Rv. 644585 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - COMPUTO DEI TERMINI - IN GENERE | Acquisto di un diritto - Computo del tempo - Criterio generale dettato in tema di prescrizione estintiva - Applicabilità - Termini annuali - Computo - Modalità - Fattispecie in materia previdenziale.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - COMPUTO DEI TERMINI - IN GENERE
Sebbene dettata in tema di prescrizione estintiva, la regola di cui all’art. 2963, comma 2, c.c. - che esclude la computabilità del giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e stabilisce che la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale - costituisce un criterio generale per il computo del tempo e si applica anche in relazione al termine stabilito per l'acquisto di un diritto. Da tale regola, integrata con quella secondo cui i termini ad anno si computano secondo il calendario comune, non “ex numero” ma “ex nominatione dierum”, consegue che la scadenza di detto termine si ha all'ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello in cui il relativo fatto si è verificato. (Nella specie, la S.C. ha dato applicazione al principio in tema di termine decennale per la revisione della rendita di cui all’art. 83, comma 8, del d.P.R. n. 1124 del 1965).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2963 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 155, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)