Sez. 5, Sentenza n. 3269 del 02/03/2012 (Rv. 621522 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Indennità di fine rapporto - Aliquota applicabile - Criterio di riferimento - Anno di maturazione del diritto alla percezione dell'indennità - Individuazione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, l'aliquota applicabile all'indennità di fine rapporto si determina, ai sensi dell'art. 17, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo vigente "ratione temporis") con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, che si individua avendo riguardo non alla data dell'ultimo giorno di servizio del lavoratore, ma a quella del giorno immediatamente successivo, attesa la previsione di cui all'art. 2963, secondo comma, cod. civ., che esclude la computabilità del giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine: infatti, tale disposizione, sebbene dettata in tema di prescrizione estintiva, fissa un criterio generale per il computo del tempo e trova, pertanto, applicazione anche relativamente al termine stabilito per l'acquisto di un diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto applicabili all'indennità relativa ad un rapporto di lavoro cessato il 31.12.2002, le aliquote entrate in vigore dall'1.1.2003, anziché quelle vigenti al 31.12.2002).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 2, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2963
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)