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Sez. 3, Sentenza n. 21679 del 25/06/2026 (Rv. 678775-01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE | Vittime dei reati di tipo mafioso - Elargizioni di cui alla l. n. 512 del 1999 - Requisiti di accesso - Estraneità del beneficiario ad ambienti mafiosi e rapporti delinquenziali - "Accidentalità” del coinvolgimento passivo nell’azione criminosa lesiva - Nozione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678775-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE

In tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, la clausola di salvezza di cui all'art.1, comma 2, lett. b), della l. n. 302 del 1990, richiamato dall'art. 4, comma 3, della l. n. 512 del 1999, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. c) della l. n. 122 del 2016 - integrando e non derogando la nozione di "estraneità" all'ambiente o al rapporto delinquenziale, quale requisito costitutivo del diritto di accesso al Fondo di rotazione - va interpretata nel senso che l'"accidentalità del coinvolgimento passivo del soggetto nell'azione criminosa lesiva" non riguarda il singolo episodio criminoso (ovverosia lo specifico avvenimento causativo del danno), ma si identifica nell'occasionalità - inconsapevole e comunque involontaria - della frequentazione di ambienti e rapporti in cui si svolge l'azione criminosa lesiva; ne consegue che il richiedente l'accesso al fondo ha l'onere di provare sia la sua estraneità al consorzio criminale (o la dissociazione da esso al tempo dell'evento), sia - ove l'episodio criminoso si sia svolto nell'ambito di un ambiente o contesto connotato dalla presenza di soggetti o rapporti criminali - che, proprio in ragione di tale estraneità, il suo coinvolgimento quale soggetto passivo dell'azione lesiva è stato dovuto ad una (oggettivamente) occasionale e (soggettivamente) inconsapevole frequentazione di tale ambiente o contesto.

Legge 22/12/1999 num. 512 art. 4 com. 3, Legge 20/10/1990 num. 302 art. 1 com. 2 lett. B, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 15 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)