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Sez. 3, Sentenza n. 17987 del 02/07/2025 (Rv. 675008-01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE | Vittime dei reati di tipo mafioso - Elargizioni di cui alla l. n. 512 del 1999 - Presupposti - Estraneità del beneficiario ad ambienti mafiosi - Necessità - Contenuto del requisito - Onere della prova - Sul richiedente il beneficio - Conseguenze - Art. 15, comma 1, lett. c), l. n. 122 del 2016 - Valenza non innovativa.
Stato
decisa il 2025-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675008-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE

In tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, il requisito della estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali costituisce elemento costitutivo originario della fattispecie legale che dà diritto all'accesso al Fondo di rotazione istituito dalla l. n. 512 del 1999, in quanto pre-requisito tassativo e stringente di meritevolezza in funzione dello scopo perseguito di sostegno alle vittime della mafia e di contrasto ai fenomeni d'infiltrazione mafiosa; perciò, al disposto dell'art. 15, comma 1, lett. c) della l. n. 122 del 2016, privo di efficacia innovativa, deve riconoscersi una funzione meramente ricognitiva e chiarificatrice, con la conseguenza che, sotto il profilo sostanziale, il predetto requisito, da intendersi, non già, in negativo, come mera condizione di incensurato o come mancanza di affiliazione alle consorterie criminali, ma, in

positivo, quale condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose, deve essere provato dal richiedente la provvidenza o il beneficio e, in difetto di tale dimostrazione, la domanda deve essere rigettata.

Legge 07/07/2016 num. 122, Legge 22/12/1999 num. 512

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)