Sez. 3, Sentenza n. 17987 del 02/07/2025 (Rv. 675008-01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE | Vittime dei reati di tipo mafioso - Elargizioni di cui alla l. n. 512 del 1999 - Presupposti - Estraneità del beneficiario ad ambienti mafiosi - Necessità - Contenuto del requisito - Onere della prova - Sul richiedente il beneficio - Conseguenze - Art. 15, comma 1, lett. c), l. n. 122 del 2016 - Valenza non innovativa.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE
In tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, il requisito della estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali costituisce elemento costitutivo originario della fattispecie legale che dà diritto all'accesso al Fondo di rotazione istituito dalla l. n. 512 del 1999, in quanto pre-requisito tassativo e stringente di meritevolezza in funzione dello scopo perseguito di sostegno alle vittime della mafia e di contrasto ai fenomeni d'infiltrazione mafiosa; perciò, al disposto dell'art. 15, comma 1, lett. c) della l. n. 122 del 2016, privo di efficacia innovativa, deve riconoscersi una funzione meramente ricognitiva e chiarificatrice, con la conseguenza che, sotto il profilo sostanziale, il predetto requisito, da intendersi, non già, in negativo, come mera condizione di incensurato o come mancanza di affiliazione alle consorterie criminali, ma, in
positivo, quale condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose, deve essere provato dal richiedente la provvidenza o il beneficio e, in difetto di tale dimostrazione, la domanda deve essere rigettata.
Legge 07/07/2016 num. 122, Legge 22/12/1999 num. 512
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)