Sez. 2, Sentenza n. 30255 del 03/03/2017 Ud. (dep. 16/06/2017) Rv. 270705 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Profitto - Individuazione - Autonomia rispetto a quello dei reati fine - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
Il delitto di associazione per delinquere é idoneo a generare un profitto autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine, il quale è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi. (In motivazione la Corte ha precisato che questa interpretazione trova conferma indiretta nell'art. 24-ter del D.Lgs. n. 23 del 2001, che, seppure con riferimento alla responsabilità degli enti, prevede la configurabilità di un profitto conseguente alla commissione del reato di associazione per delinquere commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 24 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)