Sez. 3, Sentenza n. 6902 del 24/11/1986 (Rv. 449007 - 01)
LOCAZIONE - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE CONTESTUALE ALLA CESSIONE DELL'AZIENDA - COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE - TARDIVITÀ - EFFETTI.*
LOCAZIONE - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE CONTESTUALE ALLA CESSIONE DELL'AZIENDA - COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE - TARDIVITÀ - EFFETTI.*
La comunicazione che - in caso di cessione del contratto di locazione contestualmente a quella dell'azienda - il conduttore deve dare al locatore ai sensi dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978 anche se data tardivamente, ogni eventuale situazione irregolare a partire dal momento in cui è effettuata, dal quale decorre altresì il termine di trenta giorni entro il quale il locatore può opporsi alla cessione, qualora ricorrano gravi motivi.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)