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Sez. 3, Sentenza n. 6902 del 24/11/1986 (Rv. 449007 - 01)

LOCAZIONE - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE CONTESTUALE ALLA CESSIONE DELL'AZIENDA - COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE - TARDIVITÀ - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1986-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449007-01

LOCAZIONE - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE CONTESTUALE ALLA CESSIONE DELL'AZIENDA - COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE - TARDIVITÀ - EFFETTI.*

La comunicazione che - in caso di cessione del contratto di locazione contestualmente a quella dell'azienda - il conduttore deve dare al locatore ai sensi dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978 anche se data tardivamente, ogni eventuale situazione irregolare a partire dal momento in cui è effettuata, dal quale decorre altresì il termine di trenta giorni entro il quale il locatore può opporsi alla cessione, qualora ricorrano gravi motivi.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)