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Sez. 3, Sentenza n. 1943 del 24/02/1988 (Rv. 457847 - 01)

LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - IN GENERE - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ COMMERCIALE O ARTIGIANALE - LOCAZIONE O CESSIONE DELL'AZIENDA - SUBLOCAZIONE DELL'IMMOBILE O CESSIONE DELLA LOCAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 36 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - OPPOSIZIONE DA PARTE DEL LOCATORE - CONDIZIONI E TERMINI - MANCATA PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE - COMPETENZE.*
Stato
decisa il 1988-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457847-01

LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - IN GENERE - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ COMMERCIALE O ARTIGIANALE - LOCAZIONE O CESSIONE DELL'AZIENDA - SUBLOCAZIONE DELL'IMMOBILE O CESSIONE DELLA LOCAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 36 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - OPPOSIZIONE DA PARTE DEL LOCATORE - CONDIZIONI E TERMINI - MANCATA PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE - COMPETENZE.*

La sublocazione o la cessione del contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo sono consentite al conduttore, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978, qualora venga locata o ceduta contestualmente l'azienda, anche senza il consenso del locatore e pure nel caso in cui un apposito patto contrattuale contenga il divieto espresso di sublocare l'immobile o di cedere il contratto, salva la formale opposizione del locatore per l'esistenza di ragionevoli e gravi motivi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del conduttore. Peraltro la mancata comunicazione al locatore non pone il conduttore in una situazione di inadempienza, ma comporta soltanto la inopponibilità della sublocazione o della cessione al locatore a meno che quest'ultimo, essendone venuto comunque a conoscenza, non abbia rinunciato a farla valere. (V 6902/86, mass n 449007; (V 2028/85, mass n 439939; (V 3728/84, mass n 435716; (V 623/83, mass n 425375).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)