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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1605 del 19/01/2023 (Rv. 666767 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - IN GENERE | "Operazioni permutative" - Applicabilità alla permuta tra beni e servizi e tra servizi - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666767-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - IN GENERE

In tema di IVA, la permuta non deve essere considerata come un'unica operazione, ma come più operazioni tra loro indipendenti, autonome ai fini della tassazione e alle quali va applicata la relativa disciplina, in merito alla sussistenza dei presupposti di assoggettamento all'imposta ed in ordine alla determinazione di base imponibile ed aliquota; ai detti fini, l'art. 11 del d.P.R. n. 633 del 1972 amplia la nozione di permuta rispetto a quella civilistica, contenuta nell'art. 1552 c.c., estendendola anche alle ipotesi di permute tra beni e servizi e di servizi con altri servizi; ne consegue che, in tale ultimo caso, il ricevimento da parte di uno dei due contraenti del servizio, nella specie relativo alla risistemazione da parte del conduttore dell'immobile locato a fronte della riduzione del relativo canone operata dal locatore, equivale, "in parte qua", al pagamento del corrispettivo ed è in tale momento che l'operazione si considera effettuata ai fini IVA.

Decr. Pres. Rep. 26/10/1972 num. 633 art. 11, Cod. Civ. art. 1552

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)