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Sez. T, Ordinanza n. 24881 del 09/09/2025 (Rv. 676423-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - OPERAZIONI PERMUTATIVE E DAZIONI IN PAGAMENTO | Giudizio tributario - Natura - Impugnazione-merito - Conseguenze - Riqualificazione giudiziale di operazione economica come permutativa - Assoggettamento separato delle due prestazioni dell’operazione a IVA per la prima volta in Cassazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676423-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - OPERAZIONI PERMUTATIVE E DAZIONI IN PAGAMENTO

La natura di impugnazione-merito del processo tributario esclude che, in caso di riqualificazione ad opera del giudice di un'operazione economica come permutativa (vale a dire composta da due operazioni tra loro indipendenti, autonome ai fini della tassazione, e alle quali va applicata la relativa disciplina), l'Amministrazione finanziaria possa, per la prima volta in Cassazione,

assoggettare ad IVA separatamente le due prestazioni dell'operazione anzidetta, trattandosi dell'esercizio di un nuovo potere impositivo che fuoriesce, quindi, dal perimetro dell'atto impugnato.

Cod. Civ. art. 1552, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 11, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)