Sez. L, Sentenza n. 11493 del 21/10/1992 (Rv. 479078 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere | Provvedimento di concessione - Carattere costitutivo del diritto dell'assicurato - Esclusione - Atto di certazione - Configurabilità - Conseguenze - Azione giudiziale diretta ad ottenere la pensione - Oggetto - Verifica della legittimità del provvedimento - Esclusione - Accertamento della fondatezza della protesa - Sussistenza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere
Il provvedimento di concessione della pensione d'invalidità emesso dall'I.N.P.S. non è un atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione - in quanto tale diritto collegato ad elementi determinati dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione previdenziale, il quale serve solo a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa - ma è un atto di certazione, riconducibile ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti o situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo; pertanto, sia nella ipotesi in cui l'istituto abbia negato la pensione sia nell'ipotesi in cui lo stesso istituto, dopo averla concessa, abbia annullato o revocato il relativo provvedimento, l'azione proposta davanti al giudice per ottenere la pensione non coinvolge la verifica della legittimità o meno dell'atto amministrativo ma ha per oggetto la fondatezza, in tutti i suoi aspetti, della pretesa dell'assicurato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Regio Decr. 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)